Le clausole vessatorie, sono quelle clausole che, quando inserite in un contratto, ne determinano un sostanziale squilibrio nei rapporti contrattuali tra le parti. Cioè sono sbilanciate a favore di uno solo dei contraenti, e a scapito dell’altro.
Per esempio, sono vessatorie le clausole che limitano o escludono la responsabilità di un contraente, oppure quelle che stabiliscono in favore di una parte sola, ad esempio la facoltà di recedere dal contratto, o di sospenderne l’esecuzione.
Normalmente si trovano nei contratti che sono predisposti unilateralmente da una delle parti.
L’esempio tipico è quello dei contratti tipo, che sono predisposti ed impiegati per concludere una serie indeterminata di contratti, e che vengono di solito conclusi con l’apposizione della propria firma, a formulari già predisposti, o a moduli prestampati.
Pensiamo per esempio, ai contratti nei settori energia, del gas, o delle assicurazioni.
La disciplina delle clausole vessatorie è contenuta nel codice civile, tali norme, nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori e consumatori si integrano con le norme del Codice del Consumo.
La vessatorietà della clausola, va quindi vista, non solo in funzione del suo contenuto, ma anche in considerazione dei rapporti che ci sono tra le parti, nel senso che possiamo avere uno squilibrio contrattuale che è determinato dal fatto che da un lato si ha un professionista, o un imprenditore, e dall’altro invece si ha un consumatore.
In tal caso, si applica, oltre alla disciplina codicistica, anche la disciplina del codice del consumo.
Così, per portare in equilibrio contrattuale il consumatore, quale parte economicamente più debole, le clausole che dal Codice del consumo sono ritenute vessatorie, saranno da ritenere nulle.
Tuttavia il contratto rimane valido per il resto delle clausole non previste dal codice del consumo.Le differenze sono sostanziali, perché nel caso previsto dal codice civile, le clausole sono inefficaci, e per poter avere efficacia, devono essere espressamente approvate con la cosiddetta doppia firma, oppure devono essere oggetto di specifica trattativa, per far sì che non sia ritenuta unilateralmente predisposta.
Un elemento comune alle due discipline, è, infatti, la “trattativa individuale”, che è considerata idonea ad escludere il carattere vessatorio delle clausole, in ragione del venir meno dell’unilateralità della predisposizione contrattuale.
Nei contratti tra professionisti o imprenditori e consumatori, però, l’articolo 36 del Codice del Consumo elenca tre tipi di clausola che, anche se oggetto di trattativa, sono nulle.
I consumatori, inoltre, possono accedere ad un’ulteriore tutela. Rivolgendosi alle associazioni dei consumatori, infatti, potranno ottenere la cosiddetta inibitoria di determinate clausole inserite in contratti predisposti unilateralmente da professionisti o aziende.
Qualora ci siano motivi di urgenza, l’autorità antitrust inoltre, sempre agendo d’ufficio o su denuncia, può dichiarare la vessatorietà di una clausola.
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